Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale

Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale

Sintesi degli adempimenti necessari e sufficienti a dare inizio all’appello contro la Sentenza di primo grado e fac-simile di ricorso

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Data: 11/12/2015
Tipologia: Approfondimento


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Il contribuente quando riceve un avviso di accertamento o una cartella di pagamento ha diverse opzioni da esaminare prima di dare corso al pagamento dell’importo oppure presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

La scelta di uno dei riti alternativi può riguardare una iniziale richiesta di autotutela all’ufficio competente affinché riesamini il documento emesso alla luce di nuove e più precise informazioni che si possono fornire al medesimo se non preventivamente richieste, per passare alla presentazione di una istanza di adesione fiscale o al ravvedimento operoso per finire con l’accettare il rilievo e pagare nei termini del ricorso, in tal modo si riducono in modo consistente le sanzioni.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale se favorevole va immediatamente comunicata all’ente impositore affinché si adegui a quanto stabilito, compreso l’emissione dell’ordine di sgravio quando vi è una cartella di pagamento oggetto di riscossione anche in vigenza di temporanea sospensione.

Il ricorso al contenzioso porta all’impugnazione dell’atto con precise modalità e rispetto dei termini di notifica con un periodo abbastanza lungo di durata del medesimo fino alla decisione di primo grado la quale può essere impugnata dalla parte soccombente presso la Commissione Tributaria Regionale, ultimo grado di giudizio di merito poiché la decisione di quest’ultima può essere impugnata presso la Suprema Corte di Cassazione ma solo per quanto attiene l’applicazione del diritto e non per la determinazione del quantum dovuto all’erario.

Il processo Tributario oggi si sviluppa sostanzialmente con le stesse modalità del processo civile e quindi la conoscenza della normativa in materia di procedura civile è importante.

A partire da ricorsi in appello contro le sentenze di primo grado notificati dal 13/12/2014 è stato soppresso l’obbligo di depositare la copia dell’appello presso la CTP (art. 36 D.lgs. n. 175 del 21/11/2014) e dal 2016 è possibile sia la conciliazione giudiziale che la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.

Indice prodotto

  1. Introduzione
  2. Notifica
  3. Attivazione del processo
    3.a Copie di “cortesia”
    3.b Conciliazione giudiziale
  4. Pubblica udienza
  5. Memoria di sintesi
  6. Nuovi motivi
  7. Sospensione
  8. Effetti della sentenza di secondo grado
  9. Rimessione in termini
  10. Spese di giudizio: pagamento
  11. Questione rilevata d’ufficio e di potenziale interesse nella controversia
  12. Principio di non contestazione
  13. Notifica della sentenza
  14. Legittimazione ad appellare
  15. Sospensione dell’atto impugnato
  16. Effetti del contribuente
  17. Ricorso allegato



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